STUDI DI SETTORE: LO SCOSTAMENTO DEL 10% PUO’ ESSERE INDICE SPIA DELLA GRAVITA’ DELL’INCONGRUENZA


In tema di imposte sui redditi, nel caso di accertamento con metodo induttivo, lo scostamento di almeno il 10% tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore può rappresentare una soglia di sbarramento idonea a far ritenere che una percentuale di scostamento superiore può costituire uno degli indici spia della gravità della incongruenza

Scostamento del 10%

“Lo scostamento di almeno il 10% tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore può rappresentare una soglia di sbarramento idonea a far ritenere che una percentuale di scostamento superiore può costituire uno degli indici spia della gravità della incongruenza”.

E’ quanto emerge dalla recente ordinanza dela Corte di Cassazione n. 1304 del 12 gennaio 2024.

Parte ricorrente lamentava in ricorso la violazione delle norme di diritto sostanziale e processuale, in tema della sussistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo e/o dello studio di settore per avere l’Ufficio proceduto alla ripresa in questione mediante accertamento standardizzato sulla base di uno scostamento non significativo, siccome non rappresentativo di una grave incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi emergenti dall’applicazione dello studio di settore e pari ad appena il 16,75%.

L’ordinanza in commento richiama altra ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 2102 del 29.01.2021, la quale a sua volta aveva affermato che “in precedenza questa Corte ha ritenuto come scostamenti solo lievi, e quindi inidonei alla rettifica dei redditi quelli del 4,23% (Cass., 14 luglio 2017, n. 17486), del 7% (Cass., 26 settembre 2014, n. 20414), del 10 (Cass., 2637/2019), del 21% (Cass., 10 novembre 2015, n. 22946), con la precisazione che la nozione di “grave incongruenza” non può essere ricavata avendo riguardo in via assoluta a precise soglie quantitative fisse di scostamento, essendo, invece, la nozione di indici di natura relativa da adattare a plurimi fattori propri della singola situazione economica, del periodo di riferimento ed in generale della stessa storia commerciale del contribuente destinatario dell’accertamento, oltre che del mercato e del settore di operatività”.


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