RIFORMA DELLA RISCOSSIONE: COSA CAMBIA


Il D. Lgs 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato nella G.U. n. 184 del 7 agosto 2024, prevede importanti novità.

A cura di Saverio Cinieri – Dottore commercialista in Brindisi e Milano

È stato pubblicato nella G.U. n. 184 del 7 agosto 2024, il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, il decreto che si occupa del riordino del sistema nazionale della riscossione, in aderenza ai principi contenuti nella legge delega di riforma (Legge n. 111/2023).

In particolare, l’art. 18 della predetta legge ha dettato i seguenti principi:

prevedere una pianificazione annuale delle procedure di recupero, da concordare con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

revisionare la disciplina sul discarico dei carichi affidati all’Agente della riscossione;

salvaguardare il diritto di credito degli enti pubblici, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, dei conseguenti atti interruttivi della prescrizione;

riformare la disciplina della responsabilità dell’Agente della riscossione;

modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione;

potenziare l’attività di riscossione coattiva dell’Agente della riscossione;

definire una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti.

In applicazione dei suddetti principi, il D.Lgs. n. 110/2024 contiene norme che hanno il fine, da un lato, di favorire l’adempimento spontaneo da parte del contribuente e, da un altro lato, di rendere più efficiente l’attività dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità.

Novità sull’attività dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Svolgimento dell’attività di riscossioneA decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di riscossione, relativamente alle quote affidatele, assicurando:a) la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;b) il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalità di cui alla lettera a);c) la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente;d) la trasmissione telematica all’ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.
Discarico delle quote non riscosseLe quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.Tale facoltà può essere esercitata:a) dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi già affidati all’8 agosto 2024 (data di entrata in vigore del decreto);b) tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente all’8 agosto 2024.In ogni caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può trasmettere, con modalità telematiche, in qualsiasi momento all’ente titolare del credito, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, l’assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.Gli enti creditori possono chiedere all’agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di differimento del discarico automatico di cui al rigo seguente.A seguito del discarico o dell’esercizio della facoltà di cui si discute, gli enti creditori possono chiedere all’agente della riscossione la documentazione disponibile, relativa all’attività di riscossione svolta, se necessaria per l’esercizio del diritto di credito.
Differimento del discarico automaticoVengono temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi, le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:a) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, ovvero sono intervenute dilazioni o conseguenti all’applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi anche non continuativi.Relativamente alle quote di cui sopra il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo:a) a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a);b) a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).
Riaffidamento dei carichiFino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall’ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:a) gestita direttamente dall’ente creditore;b) affidata dall’ente creditore a uno dei soggetti abilitati, mediante procedura di evidenza pubblica;c) riaffidata per due anni dall’ente creditore all’Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione alle condizioni di servizio rese disponibili dall’Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.
Verifiche, controlli e responsabilità dell’agente della riscossioneIl Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifica la conformità dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale.
Riscossione nei confronti dei coobbligati solidaliIn caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.L’agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.

Impugnazione dei ruoli

Disciplina ante riforma (in vigore fino al 7 agosto 2024)Disciplina post riforma (in vigore dall’8 agosto 2024)
Art. 12 comma 4-bis D.P.R. n. 602/1973L’estratto di ruolo non è impugnabile.Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio;- per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici;- per effetto delle verifiche di legge;- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023);b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, anche per effetto delle verifiche di legge;c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;f) nell’ambito della cessione dell’azienda.

Rateizzazione

Disciplina ante riforma (applicabile alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024)Disciplina post riforma (applicabile alle richieste di rateazione presentate dopo il 31 dicembre 2024)
Art. 19 D.P.R. n. 602/1973L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili.Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.La rateazione, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a 120 rate mensili.Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:a)  accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;b)  solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:a) 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;b) 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;c) 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:1) da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;2) da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;3) da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui sopra e sono altresì individuati:a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui alla lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).

Compensazione dei debiti con crediti

Disciplina ante riforma (testo applicabile fino al cinquantanovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di apposito D.M.)Disciplina post riforma (testo applicabile a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di apposito D.M.)
Art. 28-bis D.P.R. n. 602/1973In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità le somme da rimborsare.Ricevuta la segnalazione l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme e le riversa entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito, nonché un rimborso forfetario, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.In sede di erogazione di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali, le somme da rimborsare.Ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme e le riversa entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.In tal caso, le somme restano a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva.

Avv. Alessandro Alfonzo

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