NULLA L’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DELLA RISCOSSIONE TERRITORIALMENTE INCOMPETENTE


Il Giudice di Pace di Ivrea ha annullato un’intimazione di pagamento di circa € 30.000, aderendo all’orientamento giurisprudenziale per il quale ogni atto impositivo (dovendosi ritenere tale anche l’intimazione di pagamento) deve essere emesso dall’ufficio del concessionario della riscossione territorialmente competente, secondo il domicilio fiscale del contribuente.

Intimazione di pagamento da Agenzia delle Entrate

LA VICENDA

Un contribuente residente a Settimo Torinese riceveva un’intimazione di pagamento di € 29.715,06, notificatagli da Agenzia delle Entrate Riscossione di Foggia, relativa a cartelle recanti sanzioni amministrative, risalenti all’epoca in cui lo stesso era residente in Puglia.

Lo Studio Legale Alfonzo, al quale il contribuente si rivolgeva, decideva quindi di adire il Giudice di Pace di Ivrea, competente per materia e territorio (stante che la relativa azione veniva qualificata come opposizione all’esecuzione), rilevando come l’intimazione di pagamento fosse da considerarsi irrimediabilmente nulla, per carenza di competenza territoriale del concessionario della riscossione per la provincia di Foggia, che aveva formato e notificato il documento di che trattasi.

Veniva evidenziato in ricorso, così come ribadito dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione 17.11.2022, n. 33862, “il principio per cui è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento (…) emesso dall’ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell’attività di riscossione, attribuita all’Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia Spa, è previsto, da un lato, che, ai sensi del Dpr n. 600 del 1973, art. 31, comma 2, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente e, dall’altro, che, giusta i Dpr n. 602 del 1973, art. 24 “l’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce “ (Cass., Sez. 5, sent. n. 8094 del 29.03.2017)” è “valido anche dopo l’estinzione dell’agente della riscossione Equitalia in riferimento all’automatico subentro da essa del successore Agenzia delle Entrate Riscossione, disposto dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016”.

Parimenti, più di recente, con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo n. 192/2023 è stata ribadita l’illegittimità dell’atto d’intimazione di pagamento perché formato e notificato dall’ufficio provinciale di Agenzia delle Entrate-Riscossione diverso da quello realmente competente.

Il giudice di merito tributario ha richiamato, peraltro, su questa questione l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4400 del 13 febbraio 2023, la quale ha statuito che “In materia, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall’ufficio provinciale del concessionario che operi in ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell’attività di riscossione, attribuita all’Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del d.P.R. n. 600/73, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall’altro, che, giusta l’art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, “lufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso di riferisce” (Cass. V, n 8049/2017)”.

Ne deriva che, poiché costituisce motivo di opposizione all’esecuzione anche il caso in cui, pur essendo valido il titolo esecutivo, l’azione esecutiva è stata promossa da soggetto diverso da colui a favore del quale era stato emesso il titolo, è illegittima l’intimazione di pagamento formata e notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione Foggia, laddove essa avrebbe dovuto essere formata e notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione Torino, essendo il contribuente residente in Settimo T.se (To).

Il Giudice di Pace, come detto, con la sentenza n. 699/2023 accoglieva il ricorso, citando la sentenza della Corte di Cassazione individuata dal ricorrente e disponendo l’annullamento dell’intimazione di pagamento nonchè la condanna alle spese di giudizio in capo a Agenzia delle Entrate Riscossione Foggia.

Scarica la Sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 699/2023


Avv. Alessandro Alfonzo

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