Il Tribunale di Ivrea ha accolto un reclamo promosso dallo Studio Legale Alfonzo ai sensi dell’art. 630 c.3 c.p.c. e ha dichiarato l’estinzione del pignoramento (ridotto da € 19.358,68 a € 1.504,07) già sospeso a seguito di reclamo avverso l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione, che aveva respinto l’istanza cautelare.
Com’è avvenuta l’estinzione del Pignoramento
LA VICENDA PROCESSUALE
La società Soris Spa, Agente della Riscossione per la provincia di Torino in relazione ai tributi comunali e alle sanzioni stradali, notificava nel lontano 2020 un atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 Dpr 602/1973 sulla base di n. 13 ingiunzioni fiscali per un importo complessivo di € 19.358,68, intimando al terzo, datore di lavoro del contribuente, il pagamento diretto delle somme dovute al debitore a titolo di stipendio, fino a concorrenza del credito precettato.
Il contribuente si rivolgeva quindi allo Studio Legale Alfonzo, il quale proponeva ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c., chiedendo al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Ivrea di disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del pignoramento.
A fondamento dell’opposizione, il debitore esecutato eccepiva l’estinzione della pretesa esattoriale per decorso del termine prescrizionale di cui all’art. 28 della L. 689/1981, deducendo, rispetto ad alcune ingiunzioni fiscali, la nullità delle notifiche delle originarie ingiunzioni di pagamento, rispetto ad altre il mancato compimento di validi atti successivi interruttivi della prescrizione.
Con ordinanza depositata in data 12.12.2022 (dopo ben due anni dall’instaurazione del processo, grave nota dolente di questa vicenda), il Giudice dell’Esecuzione rigettava l’istanza di sospensione, ritenendo che la società di riscossione avesse dimostrato in via sommaria di aver compiuto validi atti di interruzione della prescrizione. Concedeva quindi, ai sensi dell’art. 616 c.p.c., termine perentorio (60 giorni) per l’introduzione del giudizio di merito.
La strategia dello Studio Legale Alfonzo, basata sulla convinzione dell’evidente errore del Giudice, che aveva finanche condannato alle spese legali il debitore, si basava sulla proposizione del reclamo avverso l’ordinanza predetta (l’art. 624 c. 2 c.p.c. espressamente dispone che “contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies“, che va proposto nel termine perentorio di quindi giorni).
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, sospendeva celermente il processo esecutivo, disponendo che dei 19.358,68 euro, soltanto € 1.504,07 fossero le somme non sospese.
L’Agente della Riscossione non introduceva la fase di merito e tale circostanza autorizzava il debitore a chiedere al Giudice dell’Esecuzione che fosse pronunciata, limitatamente alle cartelle esattoriali sospese, l’estinzione dell’azione esecutiva intrapresa, ai sensi dell’art. 624 c.3 c.p.c. in ragione della mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio assegnato del giudice (decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza di reclamo).
Con ordinanza del 02.11.2023, il Giudice dell’Esecuzione respingeva anche tale istanza del debitore, sostenendo che l’onere di introdurre la fase di merito incombesse allo stesso, nonostante la sospensione disposta dal Tribunale in sede di reclamo.
Era quindi costretto, il debitore, a proporre reclamo ai sensi dell’art. 630 c. 3 c.p.c. avverso tale nuova ordinanza, che accolta dal Tribunale di Ivrea in composizione collegiale, con la sentenza n. 85 pubblicata in data 18 gennaio 2024.
I MOTIVI DELL’ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO DEL DEBITORE
Il Tribunale eporediese, presso il cui Foro l’Avv. Alessandro Alfonzo è iscritto a far data dall’11 gennaio 2024, per trasferimento dall’ordine degli Avvocati di Torino, ha fondato la propria decisione, sposando le tesi esposte dal debitore, sulla pacifica giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato più volte che il meccanismo estintivo contemplato dall’art. 624 c.p.c. (Il quale prevede che “nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine pernetorio assegnato ai sensi dell’art. 616 c.p.c., il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’art. 630 III comma c.p.c.“) opera anche nell’ipotesi in cui la sospensione venga disposta dal Tribunale in sede di reclamo.
Su tutte, citava la sentenza n. 7043 del 2017 della Corte di Cassazione (riportata, assieme alla recentissima Cassazione ord. 06.02.2023, n. 3585, dal reclamante nei propri scritti difensivi), la quale ha chiaramente sancito che “l’estinzione del processo esecutivo sospeso, in caso di mancata introduzione o riassunzione del merito dell’opposizione, si determina (come espressamente previsto dalla disposizione, nella sua formulazione originaria) anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal Tribunale in sede di reclamo, e non solo quando esso sia stato emesso direttamente dal giudice dell’esecuzione e non sia stato reclamato o sia stato confermato in sede di reclamo“.
Puntualizzava, il Collegio, che “Tale condivisibile soluzione si fonda sulla considerazione che il meccanismo di cui all’art. 624 comma 3 c.p.c., ha una chiara finalità deflattiva, essendo funzionale ad ottenere una deflazione dei giudizi di opposizione esecutiva, e in particolare di quelli in relazione ai quali risulta operata in sede cautelare una sommaria valutazione di presumibile fondatezza“.
Infine, a sciogliere ogni dubbio sull’interpretazione della norma, stabiliva che “in caso di sospensione disposta dal Tribunale in sede di reclamo, è indubitabile che il termine per l’esecuzione del giudizio di merito (fissato dal G.E.) inizierà a decorrere dalla comunicazione dell’ordinanza collegiale, non potendo certamente esigesi dal creditore l’introduzione del giudizio di merito prima di tale momento al solo scopo di prevenire il rischio di un possibile esito negativo del procedimento del reclamo (rappresentato dalla concessione della sospensione negata dal primo giudice“.
Veniva conseguentemente dichiarata l’estinzione del processo esecutivo limitatamente alle cartelle già sospese, disposta la liberazione del terzo dal vincolo delle somme pignorate e condannata Soris alla refusione delle spese legali.
Scarica la sentenza n. 85/2024 del Tribunale di Ivrea