SEMPRE POSSIBILE ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI


crediti previdenziali prescrizione

Con sentenza n. 193 dell’8 marzo 2024 il Tribunale di Ivrea annulla, in quanto prescritta, una cartella del valore di € 6.700 relativa a crediti Inps

Un contribuente riceveva da Agenzia delle Entrate Riscossione un’intimazione di pagamento recante una cartella relativa a crediti previdenziali notificata nel 2004 da Inps.

Adiva quindi, rappresentato dall’Avv. Alessandro Alfonzo, il Tribunale di Ivrea, al fine di sentir pronunciare l’annullamento di detta cartella per intervenuta prescrizione.

Costituendosi in giudizio, l’Agente della Riscossione forniva prova, nonostante fosse rimasto colpevolmente silente alla preventiva richiesta di accesso agli atti, di alcune notifiche successive di atti, non impugnati dal contribuente, che avrebbero determinato la decadenza dal potere di eccepire la già maturata prescrizione.

Sosteneva, la Riscossione, che l’invano decorso del termine di impugnazione dell’atto notificato successivamente alla prescrizione già maturata, avrebbe ricominciato a far decorrere un nuovo termine e, di fatto, provocato una “reviviscenza” di un credito prescritto.

Il Tribunale eporediese, accogliendo le eccezioni sul punto dedotte dall’Avv. Alfonzo, ha richiamato la conclusione, raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. VI-L, 1 marzo 2022, n. 6713, con riferimento alla cartella esattoriale; Cass. VI-L, 8 settembre 2022, n. 26521, con riferimento all’avviso di addebito; Cass. VI-L, 22 febbraio 2023, n. 5444), secondo cui l’omessa tempestiva impugnazione dell’avviso di addebito o della cartella esattoriale notificata quando i crediti previdenziali sarebbero già prescritti preclude di far valere, in epoca successiva, l’intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali anteriormente alla notifica dell’avviso di addebito o della cartella: in questo caso, infatti, è previsto un termine decadenziale per l’impugnazione di tali atti (quaranta giorni: art. 24 d.lgs. 46/1999); termine, che invece manca con riferimento all’opposizione pre-esecutiva.

Da segnalare, sul punto, l’ ordinanza della Corte di Cassazione 03.03.2021, n. 5739, che ha sancito che “Va riconosciuto il concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione dell’avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell’Amministrazione finanziaria facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella”.

Veniva, di conseguenza, annullata la cartella e sancita la condanna di Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese legali.

Scarica la sentenza del Tribunale di Ivrea dell’8 marzo 2024.


Avv. Alessandro Alfonzo

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