Ribadito il principio dell’illegittimità territoriale dell’atto di riscossione laddove emesso da soggetto carente di competenza territoriale
Un contribuente si vedeva notificare una cartella di pagamento di euro 63 mila circa, formata da Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli, incoporante l’iscrizione a ruolo relativa a due avvisi di accertamento delle imposte emessi e asseritamente notificati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in relazione all’imposta unica sulle scommesse sportive.
Il ricorrente, residente da anni a Torino, si rivolgeva allo Studio Legale Alfonzo, il quale – dopo aver fatto richiesta di accesso agli atti – notificava ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, rappresentando che non risultava provata la notifica degli atti presupposti ed eccependo comunque la nullità della cartella, in quanto formata da Agente della Riscossione incompetente territorialmente, in violazione dell’art. 24 del Dpr n. 600/1973.
In ricorso veniva evidenziato che, così come ribadito dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione 17.11.2022, n. 33862, “il principio per cui è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento (…) emesso dall’ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell’attività di riscossione, attribuita all’Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia Spa, è previsto, da un lato, che, ai sensi del Dpr n. 600 del 1973, art. 31, comma 2, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente e, dall’altro, che, giusta i Dpr n. 602 del 1973, art. 24 “l’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce “ (Cass., Sez. 5, sent. n. 8094 del 29.03.2017)” è “valido anche dopo l’estinzione dell’agente della riscossione Equitalia in riferimento all’automatico subentro da essa del successore Agenzia delle Entrate Riscossione, disposto dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016”.
Ne derivava la illegittimità della cartella formata e notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione Napoli, laddove il contribuente è residente in Torino.
L’individuazione del concessionario competente per territorio segue infatti il criterio del domicilio fiscale del contribuente, così come disposto dall’art. 31 del Dpr n. 600/1973: valgono le regole generali sulla competenza territoriale la cui violazione comporta l’illegittimità del provvedimento emesso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, richiamando la sentenza della Cassazione 29 marzo 2017, n. 8049 (peraltro riportata in ricorso), riteneva assorbente tale motivo rispetto agli altri dedotti in ricorso, dichiarando l’illegittimità dell’atto di riscossione impugnato e annullando, di conseguenza, la cartella di pagamento.
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