LA BANCA RICONOSCE E VERSA 130MILA EURO A UN’AZIENDA NOSTRA CLIENTE


Contestate in giudizio, dal 2004 al 2021, la nullità del rinvio agli usi piazza per l’applicazione delle valute, commissioni di massimo scoperto e spese di tenuta del conto; la mancata determinazione del tasso di interesse, l’illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell’interesse composto (anatocismo), il superamento del tasso soglia usura in più trimestri.

Bel successo dello Studio Legale Alfonzo ottenuto a seguito di una causa instaurata innanzi al Tribunale di Milano avverso un importante Istituto Bancario.

L’azienda – la quale era stata diligente a conservare tutti gli estratti del conto corrente principale e dei due conti accessori (conto sconto RI.BA. S.B.F. e conto anticipo fatture pro-solendo) – si rivolgeva allo Studio Legale Alfonzo, chiedendo una verifica circa la corretta applicazione degli interessi sui movimenti effettuati dal 2005 al 2021.

Veniva quindi incaricato il dr. Stefano Chiodi – analista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, nonché autore di diversi testi specialistici in materia e relatore in convegni di fama nazionale – la cui compiuta perizia si rivelava decisiva al fine di predisporre l’atto introduttivo del giudizio.

Dopo il deposito delle memorie istruttorie, all’udienza del 13 luglio 2023 il Giudice Istruttore della sesta sezione civile del Tribunale di Milano rilevava come “parte attrice pare aver dimostrato la valida pattuizione di interessi oneri e spese annotati in conto in corso di esecuzione del rapporto, nonché la pattuizione di illecita clausola anatocistica, fatto pare comportare la necessità di dare corso ad attività istruttoria al fine di rideterminare il saldo del rapporto, a partire dal primo saldo documentato del 31.12.2004 e sino all’ultimo del 30.9.2021, applicato il tasso di interesse legale rilevato alla data dell’1.8.1990 ai sensi dell’art. 1284, comma 1, c.c., senza dare corso all’applicazione di nessuna delle spese annotate in conto, siccome non concordate tra le parti, senza alcuna capitalizzazione degli interessi attivi e passivi per tutta la durata del rapporto e senza tener conto delle variazioni unilaterali delle condizioni economiche applicate per tutta la durata del rapporto documentata”.

Il Giudice rinviava quindi a nuova udienza per tentativo di conciliazione, prima della quale era lo stesso Istituto Bancario a contattare lo Studio Legale Alfonzo, al fine di avviare serie trattative, che portavano – per l’appunto – alla manifestazione di disponibilità al pagamento della complessiva somma di euro 130 mila, che veniva prontamente versata prima dell’udienza di comparizione delle parti.

L’Avv. Alessandro Alfonzo è autore di un capitolo dal titolo “IL CONTRATTO BANCARIO E L’ONERE DELLA PROVA” inserito nel volume “CONFLITTUALITA’ CON LE BANCHE. Scorrettezze bancarie, conteggi errati, usura, saldo da passivo ad attivo. Perizie” a cura di GIUSEPPE CASSANO – STEFANO CHIODI, pubblicato nel giugno 2022, ed. “Ad Maiora”.


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